Indennità di accompagnamento

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Indennità di accompagnamento

Con messaggio n. 1930 del 8 maggio 2018 l’Inps ha semplificato le modalità di accesso all’indennità di accompagnamento per soggetti ultrasessantacinquenni.

La semplificazione è rivolta solo ai cittadini non più in età lavorativa, ossia a coloro che hanno raggiunto l’età utile per l’accesso all’assegno sociale, 66 anni e 7 mesi, che presentano una domanda di invalidità civile.

Per tali invalidi, si legge nel messaggio, verrà semplificato il procedimento di concessione dell’accompagnamento, con lo scopo di ridurre i tempi di erogazione del beneficio. In pratica, i cittadini potranno anticipare l’invio delle informazioni necessarie (modello AP70) per il pagamento della prestazione già al momento della domanda di invalidità civile.

Dunque, al fine di consentire l’invio anticipato delle informazioni, sono state inserite delle modifiche alla procedura di acquisizione online delle domande di invalidità civile da parte della categoria di beneficiari suddetti.

Le modifiche saranno operative a decorrere dal 9 maggio 2018 e, in prima fase di rilascio, riguarderanno le sole domande trasmesse dai Patronati.

Inoltre, si legge nel messaggio, l’accesso alla procedura semplificata sarà subordinato alla condizione che il requisito anagrafico (66 anni e 7 mesi per l’anno 2018) sia perfezionato alla data della domanda.

La semplificazione e il requisito anagrafico

Come anticipato, la semplificazione di cui al messaggio Inps sta nel fatto di anticipare la comunicazione dei dati relativi al pagamento dell’indennità di accompagnamento (il modello AP70) già al momento stesso della presentazione telematica della domanda di invalidità civile. Così facendo, la prestazione economica potrà essere posta in pagamento automaticamente in occasione dell’accertamento del requisito sanitario.

Si ricorda che nel modello AP70 il richiedente indica i dati socio economici necessari per l’erogazione delle prestazioni di invalidità civile; in particolare, con esso vengono comunicati i dati relativi all’eventuale ricovero in struttura sanitaria pubblica, all’eventuale delega alla riscossione di un terzo e in favore delle associazioni, la modalità di pagamento dell’indennità di accompagnamento.

Al momento della presentazione della domanda di invalidità civile, rimane comunque salva la possibilità per il richiedente di inviare il modello AP70 secondo le ordinarie modalità, ossia dopo il completamento della fase sanitaria.

Si precisa infine che nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato nella domanda semplificata di essere ricoverato, durante le lavorazioni in fase concessoria, bisognerà acquisire il dato relativo alla data di dimissione per poter procedere alla liquidazione.

La semplificazione ridurrà i tempi di concessione dell’indennità di accompagnamento.

Va, inoltre, ricordato che la semplificazione riguarderà solo coloro che hanno perfezionato il requisito previsto per il conseguimento dell’assegno sociale (66 anni e 7 mesi, 67 anni dal 2019). Tale requisito anagrafico sarà verificato tramite l’inserimento del codice fiscale, prima dell’invio telematico della domanda di invalidità da parte dei patronati.

Infine, l’Inps informa che la semplificazione riguarderà anche le domande di accompagnamento presentate da coloro che hanno perfezionato il requisito anagrafico prima del 1° gennaio 2018 secondo i requisiti previgenti (ad esempio, 65 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017); a decorrere, dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per l’accesso all’assegno sociale è invece pari a 66 anni e 7 mesi, per effetto dell’incremento di un anno, rispetto ai 65 originariamente previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disposto dall’articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il messaggio INPS n. 1930/2018

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